Abbiamo già illustrato all’interno della nostra rubrica sugli iter autorizzativi quali sono le fasi del project development, con un primo focus sull’iter autorizzativo in Sicilia (se ti sei perso questa guida di approfondimento, clicca qui).

Oggi invece affrontiamo il tema del fotovoltaico in Piemonte. Vette e crinali montani, corridoi ecologici, tenimenti dell’Ordine Mauriziano sono solo alcuni dei siti considerati non idonei: scopriamo insieme, attraverso questa guida, quali sono le peculiarità in ambito autorizzativo per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nella regione piemontese.

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Come abbiamo già visto in precedenza, il processo autorizzativo vigente è chiamato Autorizzazione Unica ed è di competenza regionale; pertanto ogni regione ha il diritto di determinare i propri criteri di idoneità (purché non in contrasto con la normativa nazionale).

Il processo autorizzativo per l'installazione di un impianto fotovoltaico a terra in Piemonte è quello standard: ovvero ha una durata di 180 giorni e qualora l’esito della conferenza dei servizi fosse positivo si aggiungeranno altri 120 giorni per eventuali ricorsi da parte di privati, aziende e/o enti pubblici.

Il 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato insieme con il MiBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) il PPR, data che segna la conclusione di un processo iniziato il 4 agosto del 2009, in cui venne elaborato e approvato per la prima volta.

All’interno del suo fascicolo illustrativo si afferma che:

“Il Piano paesaggistico regionale è stato redatto in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice), nell’ottica di un sistema di pianificazione complementare e condiviso con le altre discipline e gli altri enti competenti per il governo del territorio”.

E’ proprio su queste premesse che è stato ideato il Piano, al fine di sostenere politiche e iniziative che mirino a uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio e che hanno come oggetto tematiche quali la riqualificazione territoriale, la sostenibilità e l'efficienza energetica, la ricerca e l’innovazione.


Ma non solo, la Regione considera anche il tema del contenimento del consumo di suolo fra i principi generali della pianificazione.

Quest’ottica di sviluppo e sostenibilità del territorio, insieme alle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” pubblicate sulla gazzetta ufficiale n.219, il 18 settembre 2010, ci offrono uno spaccato chiaro per individuare non solo su quali aree non è consentito installare impianti fotovoltaici, ma persino quelle aree che seppur non incluse all’interno di quella categoria, sono definite come “di attenzione”.

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Fotovoltaico Piemonte: iter autorizzativo e normative secondo il Piano Paesaggistico Reagionale

Di che si tratta?

Le aree di attenzione sono aree caratterizzate da una nota rilevanza paesaggistica, in cui un progetto per l’installazione di impianti di pannelli solari a terra deve essere sottoposto ad indagini di impatto ambientale più approfondite e di dettaglio, che vanno poi presentate con adeguata documentazione alle Autorità competenti in fase autorizzativa.

Facciamo qualche esempio concreto. Per le aree di attenzione per la presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di pregio, il riferimento è chiaramente alle aree DOP e IGP: tuttavia non tutte le aree di produzione agricola di pregio hanno una Denominazione di Origine. Ai fini dell’autorizzazione, in fase di conferenza dei servizi, dovrà essere presentata una relazione agronomica dalla quale si evinca che i terreni su cui si intende realizzare l’impianto fotovoltaico in Piemonte non rientrano in area DOP/IGP.

Sulle aree di attenzione non vi è quindi un inidoneità a monte e in qualche caso possono esserci possibilità di sviluppo per il settore dell’energia rinnovabile.


Aree invece in cui non è possibile installare impianti fotovoltaici su terreno sono ad esempio tutti i terreni classificati dai PRGC vigenti a destinazione d'uso agricola ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo.


La capacità d’uso dei suoli fornisce una valutazione dei limiti d’uso della terra ai fini agricoli. Le classi I e II sono considerate non idonee per il fotovoltaico in quanto la prima identifica i suoli privi di limitazioni all’uso (i terreni possono essere usati per un’ampia scelta di colture agrarie); la seconda invece suoli con moderate limitazioni e pertanto entrambe si prestano molto bene alla versatilità d’uso in ambito agricolo e per tale ragione i suoli in queste prime due classi sono tutelati.

Ma la lista non finisce qui. Per concludere, vediamo quali sono le altre 9 aree principali in Piemonte in cui non è possibile installare impianti solari a terra:

  1. Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell’UNESCO;
  2. Beni culturali e paesaggistici;
  3. Vette e crinali montani e pedemontani: in questo caso il riferimento è ai coni visuali piemontesi, un vincolo paesaggistico legato a tutti quegli scorci panoramici particolarmente caratteristici per la loro bellezza.
  4. Tenimenti dell’Ordine Mauriziano: ovvero tutte le aree degli ex tenimenti dell’Ordine Mauriziano, per via della loro tradizione storica piemontese.
  5. Aree Rete Natura 2000 (siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, siti di interesse nazionale);
  6. Zone Naturali di Salvaguardia o corridoi ecologici: identificate in tutte le aree di collegamento esterne alle aree protette ed alle aree della Rete natura 2000.
  7. Aree agricole dedicate alla produzione di prodotti DOP/DOC/IGP;
  8. Aree di dissesto idraulico e idrogeologico;
  9. Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico: in questo caso si parla di aree non idonee poiché contrasterebbe uno dei principi e delle strategie contenute nel PPR legato agli interventi tesi a ridurre l’utilizzo di acqua in agricoltura e degli importanti finanziamenti pubblici ad essi dedicati.

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