Abbiamo già visto all’interno della guida dedicata alle 8 fasi di sviluppo di un impianto fotovoltaico a terra (se te la sei persa clicca qui) che l’ Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è quel documento che dà titolo ad una società di sviluppo operante nel settore del fotovoltaico a terra di procedere con la realizzazione dell’impianto.

Scopriamo cosa è l’ Autorizzazione Unica e con quali tempistiche e modalità viene regolamentata.

Il D.L. del 10 settembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°219 del 18/9/10 fornisce le linee guida principali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda l’autorizzazione di un impianto fotovoltaico a terra superiore a 1 MW di potenza, il provvedimento amministrativo che  regola è l’ Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Una volta ottenuto il preventivo di connessione dell’impianto fotovoltaico dal gestore di rete (Enel o Terna), la società di sviluppo e/o fondo di investimento coinvolto valutano la fattibilità economica e decidono se accettare o rifiutare il preventivo ricevuto. Se la società accetta il preventivo di connessione, con la documentazione autorizzata e controfirmata dal gestore di rete, può procedere ad interfacciarsi con il soggetto più importante di tutto l’iter autorizzativo: la regione.

L’autorizzazione di un impianto con pannelli solari a terra è infatti materia di competenza regionale: ogni regione ha quindi il diritto di determinare i propri criteri di idoneità (purché non in contrasto con la normativa nazionale).

L'AUA è un provvedimento amministrativo rilasciato dalla regione o da province delegate dalla regione a seguito di un procedimento unico, chiamato Conferenza dei Servizi, a cui partecipano tutte le Amministrazioni interessate (tra cui il Comune e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPA).

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Come funziona?

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) territoriale competente. La domanda deve essere corredata da:Entro 30 giorni dalla ricezione viene indetta una Conferenza dei Servizi, istituto della legislazione italiana regolamentato dalla legge n. 241/90, che ha la funzione di rilasciare l’AUA.

  • progetto (il layout dell’impianto fotovoltaico);
  • domanda di connessione autorizzata dal gestore di rete;
  • analisi tecniche e di impatto ambientale:

Quali sono le tempistiche?

La Conferenza dei Servizi ha una durata di 180 giorni (6 mesi): al termine è previsto il rilascio di Autorizzazione Unica che per divenire valida ed effettiva deve superare un periodo di attesa di 120 giorni. Durante i 120 giorni in cui non è ancora effettiva, può essere infatti soggetta a revoche e/o ricorsi.

In molte regioni, per impianti superiori a 1 MW e di particolare complessità, la Conferenza dei Servizi può essere estesa a una durata di 360 gg solo per la parte di competenza della pubblica amministrazione (a questi sono da aggiungere i tempi di risposta ad eventuali richieste di integrazione).

Questo è il motivo per il quale in fase di trattativa con i proprietari, le società di sviluppo prevedano nei contratti preliminari per il DDS (Diritto di Superficie) un’estensione del preliminare. O siano presenti diciture come “il presente contratto preliminare avrà una durata di mesi 36 (trentasei) e potrà essere rinnovato su richiesta del promissario per mesi 12 (dodici)”.

Una volta che l’Autorizzazione Unica Ambientale diviene effettiva, si può procedere con la realizzazione dell’impianto fotovoltaico (in conformità con quanto richiesto in fase di presentazione dell’istanza) e ai sensi del D.lgs 49/2014 la società ha anche l’obbligo allo smaltimento dell’impianto e al relativo ripristino dell’area utilizzata.

Quando non è necessaria l’ Autorizzazione Unica?

Nell’ambito degli impianti fotovoltaici a terra l’AUA non è prevista solo nei casi di impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW. Per questa categoria e solo in alcune regioni (Sicilia, Lazio, Abruzzo, Molise e Friuli) è previsto un procedimento chiamato PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs. 28/2011.

Cosa cambia?

In primis le tempistiche. La richiesta deve essere presentata telematicamente almeno 30 giorni prima dell’avvio effettivo dei lavori.


La documentazione richiesta per l’autorizzazione deve comprendere la domanda di connessione autorizzata e controfirmata dal gestore di rete, la relazione firmata dal progettista e il progetto dell’impianto, che sia conforme con il regolamento urbanistico e con le normative regionali e nazionali.
Decorso questo arco temporale si ottiene una DIA (Dichiarazione Inizio Attività) che permette di dare avvio alla fase di realizzazione.

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