Le linee guida dell' iter autorizzativo per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra previste dalla regione Sardegna prevedono sia criteri di idoneità di carattere nazionale che peculiarità regionali: non solo aree al di fuori del perimetro di quelle aree tutelate individuate dal PPR , ma aree con caratteristiche specifiche, sia agricole che industriali, che più di altre risultano favorevoli per il corretto inserimento degli impianti solari a terra.
Abbiamo già visto nelle guide precedenti che l’autorizzazione di impianti fotovoltaici a terra è materia di competenza regionale. Scopriamo insieme i criteri di idoneità della regione Sardegna e le peculiarità del suo PPR (Piano Paesaggistico Regionale).
Come in altre regioni, anche il Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna si fonda sui principi base della tutela e della valorizzazione storica, ambientale e culturale.
All’interno del PPR è definito un elenco di aree tutelate, considerate non idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici in Sardegna poiché in contrasto con le normative nazionali e regionali vigenti:
- siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO;
- zone situate in prossimità di parchi archeologici;
- aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale);
- zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
- aree incluse nella Rete Natura 2000 (siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale);
- aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (es. fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette);
- aree agricole interessate da produzioni agricolo alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.,produzioni tradizionali);
- aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
Queste però sono solo alcune delle restrizioni previste per l' iter autorizzativo.
Analizzando infatti la deliberazione n. 30/2 del 23/05/2008 intitolata “Linee guida per l’individuazione degli impatti potenziali degli impianti con pannelli solari e loro corretto inserimento nel territorio” troviamo ulteriori peculiarità che vengono definite a livello regionale.
Il Presidente della Regione Renato Soru infatti individua tre potenziali aree che potrebbero essere sfruttate per la progettazioni di impianti fotovoltaici in Sardegna su terreni:
a) aree di pertinenza di stabilimenti produttivi, di potabilizzatori, di depuratori, di impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, di impianti di sollevamento delle acque o di attività di servizio in genere, per i quali gli impianti integrano o sostituiscono l’approvvigionamento energetico in regime di autoproduzione.
b) aree industriali o artigianali così come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti;
c) aree compromesse dal punto di vista ambientale, costituite esclusivamente da perimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in norma e/o perimetrazioni di aree di cava dismesse, di proprietà pubblica o privata.
E per le aree agricole?
Questa deliberazione ha infatti riscosso non poche perplessità in tutti i proprietari di terreni agricoli alla ricerca di soluzioni di affitto alternative all’agricoltura, come quella che prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico a terra.
“Difatti, le istanze pervenute riguardano perlopiù impianti di notevoli estensioni, localizzati in area agricola, su porzioni del territorio talvolta classificate dal Piano Paesaggistico Regionale come componenti a forte valenza ambientale (aree naturali e sub-naturali, aree seminaturali). (...) Per tale motivo si è individuato un criterio di idoneità, per tutti gli impianti fotovoltaici ricadenti in aree agricole, basato sulla “autoproduzione energetica”.
Il concetto di autoproduzione energetica espresso all’interno della deliberazione individua come aree agricole idonee quelle di pertinenza di stabilimenti produttivi, nonché di imprese agricole in cui la funzione degli impianti fotovoltaici installati è quella di integrare e/o sostituire l’approvvigionamento energetico.
La pertinenza agli stabilimenti produttivi è sicuramente un criterio di idoneità , ma ad ogni modo l’ art. 12 comma 7 del D.Lgs 29.12.2003 n. 387 definisce comunque che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate “E” dai vigenti strumenti urbanistica.
Pertanto in fase di conferenza dei servizi avranno sicuramente maggiori possibilità di esito positivo tutti quei progetti ricadenti in aree industriali, ex cava o discarica, aree compromesse dal punto di vista ambientale e saranno valutati positivamente i progetti di impianti fotovoltaici in aree agricole di pertinenza di stabilimenti produttivi.
Per tutti gli altri progetti ricadenti in zone agricole “E”, i diversi enti preposti (tra cui anche il Comune) in fase di conferenza dei servizi, valuteranno singolarmente l’idoneità del progetto.
Limiti di potenza
All’interno delle linee guida dell' iter autorizzativo troviamo al punto 3 un approfondimento relativo ai limiti di potenza. Si legge infatti che “al fine di regolamentare l’utilizzo di territorio, seppur industriale, occupato dagli impianti fotovoltaici, appare necessario stabilire un tetto massimo alla potenza installabile per le categorie di impianto”.
Per le categorie di aree di pertinenza di stabilimenti produttivi non è prevista alcuna limitazione di potenza, in quanto “sarà autoregolamentata dalle esigenze stesse dell’utenza servita”.
Per le categorie di aree industriali o artigianali, invece, la percentuale di occupabilità varia da 2% a 8% e va calcolata sulla superficie urbanizzata dell’area industriale:
“Ogni area industriale di estensione superiore ai 100 ha potrà accogliere una superficie lorda complessiva di tutti gli impianti fotovoltaici autorizzati, per una percentuale non superiore al 2 % della superficie dell’area stessa. La percentuale è valutata pari al 3% nel caso di tutte le altre aree industriali e artigianali, così come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti, di estensione inferiore ai 100 ha, del 4% per superfici inferiori a 50 ha e dell’ 8% per superfici inferiori a 20 ha”.
Possibilità di deroga è prevista se i progetti dell' impianto fotovoltaico sono proposti dai Comuni per i propri fabbisogni. In questo caso si estende il limite di potenza a 1 MWp e una superficie occupata non superiore a 1,5 ha.
Infine, per le categorie di cave dismesse pubbliche o private, la deliberazione prevede come segue:
“Si ritiene di dover limitare la potenza ad 1MWp e per una superficie occupata non superiore al 20 % del totale, al fine di limitare l’interferenza che la presenza dell’impianto fotovoltaico potrà comportare nelle attività di recupero”.